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PER AIUTARCI
E' possibile aiutare la Caritas Diocesana:
- donando il proprio tempo come VOLONTARI (vedi sezione dedicata)
- donando vestiti usati in buono stato o alimenti non deperibili
- destinando il proprio 5 per mille alla Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio (codice fiscale 91064360331)
- effettuando un versamento in contanti o mediante assegno presso i nostri uffici di via Giordani, 21 a Piacenza (aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00)
- mediante un bonifico sul conto corrente della Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio presso la Banca di Piacenza (sede - via Mazzini) - IBAN: IT 03 O 05156 12600 CC0000029629
- tramite versamento sul conto corrente postale 12052486 intestato alla Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio
Per versamenti relativi al FONDO STRAORDINARIO:
- conto corrente intestato alla Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio presso la Banca di Piacenza (agenzia 1) - IBAN: IT 30 F 05156 12601 CC0010018243
- conto corrente intestato alla Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio presso Cariparma (via Poggiali) - IBAN: IT 25 F 06230 12601 000031300008
Per versamenti a sostegno delle EMERGENZE:
conto corrente intestato alla Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio presso la Banca di Piacenza (sede - via Mazzini) - IBAN: IT 61 A 05156 12600 CC0000032157
Ricordiamo che i versamenti effettuati alle ONLUS, qualora fatti in modo tracciabile (tutte le modalità escluso il denaro contante) sono detraibili dall'imposta sui redditi nella misura del 19% dell'offerta e per un importo non superiore ad euro 2.065,83 (ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. i bis del DPR 917/86). Inoltre, il DL n. 35 del 17 marzo 2005, convertito dalla legge 80/2005, dispone che, in alternativa alla disposizione di cui sopra, l'erogazione è deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.
Per i soggetti IRES: l'erogazione è deducibile dal reddito d'impresa per un importo non superiore a euro 2.065, 83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, ai sensi dell'art. 100 comma 2 lettera h del DPR 917/86 e come introdotto dall'art. 13 D. Lgs. 460/97. Il DL n. 35 del 17 marzo 2005, convertito dalla legge 80%2005 dispone che, in alternativa alla disposizione di cui sopra, l'erogazione è deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.