Fondazione Autonoma
Statuto della Fondazione di religione
"CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA-BOBBIO"

Art. 1 - Costituzione
E' costituita - con decreto vescovile del 10.12.98 - la Fondazione Autonoma "Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio", in seguito detta Fondazione, con sede in via Giordani, 21 - Piacenza

Art. 2 - Natura
La Fondazione è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico, ed è civilmente riconosciuta come Ente ecclesiastico con DPR

Art. 3 - Compiti
La Fondazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, assume la gestione delle attività promosse e coordinate dall'Ufficio Pastorale Caritas Diocesana.
La Fondazione opererà nei settori della beneficienza, dell'assistenza sociale, della formazione e dell'attività missionaria, con divieto di svolgere attività diverse da quelle qui indicate, eccezion fatta per quelle ad esse direttamente connesse.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Fondazione potrà:
1- indire, organizzare e coordinare, in collegamento con la Caritas Italiana, interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità che si verifichino in Italia e/o all'estero;
2- realizzare studi e ricerche sui bisogni, per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativi che preventivi nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili e un'adeguata legislazione;
3- contribuire allo sviluppo umano e sociale nei Paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con la prestazione di servizi, con aiuti economici a componenti di comunità estere, sia direttamente sia coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti d'ispirazione cristiana;
4 - fornire aiuti a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
5 - svolgere tutte quelle attività direttamente connesse con quelle di cui ai punti precedenti, che risultassero utili e opportune per il raggiungimento dei fini statutari.
In particolare la Fondazione assume la gestione delle opere assistenziali già in atto nella diocesi di Piacenza-Bobbio denominate Casa di Accoglienza per malati di AIDS "Don Giuseppe Venturini" e Centro Diocesano di Servizio Sociale, e potrà, se necessario, assumere la gestione di quelle altre opere assistenziali, comunque gratuite, che le venissero affidate dall'Ordinario diocesano.

Art. 4 - Gestione delle attività
La Fondazione gestisce le opere di cui all'Art. 3 e altre che si riterrà opportuno promuovere direttamente o tramite convenzioni con enti pubblici o privati. Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione ricerca la collaborazione con altri enti nelle forme e nei luoghi che si rivelano nel tempo opportuni e più congeniali.

Art. 5 - Operatori
La Fondazione agisce attraverso l'opera dei propri organi e dei suoi collaboratori riconosciuti a vario titolo, comprese eventuali persone che svolgono servizio civile a favore della collettività.

Art. 6 - Patrimonio
La fondazione attualmente può contare su un capitale iniziale di L.100.000.000 depositato presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, sede di Piacenza. La fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:
1 dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
2 dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
3 da contributi di privati, di enti o istituzioni pubbliche, anche internazionali, con donazioni, con lasciti testamentari, con le entrate derivanti da eventuali convenzioni stipulate con enti pubblici o privati.
4 dai fondi rivenienti dalle offerte, ricevute dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, per le opere di carità.

Art. 7 - Organi
• Il Presidente
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Collegio dei Revisori

Art. 8 - Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Ordinario Diocesano della Diocesi di Piacenza-Bobbio nella persona del Direttore dell'Ufficio Pastorale Caritas Diocesana.
Il Presidente:
• provvede all'ordinaria amministrazione;
• a la rappresentanza legale della Fondazione:
• convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Ordinario Diocesano nonché la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dall'Autorità Centrale competente, o che abbiano per oggetto beni di pregio storico e artistico. La concessione della licenza da parte della Santa Sede costituisce, in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.
Al Presidente possono essere affiancati uno o più Vice Presidenti nominati dall'Ordinario Diocesano di Piacenza sentito il Consiglio di Amministrazionedella Fondazione. Il Presidente, nell'espletamento dei suoi compiti, può farsi aiutare da uno o più collaboratori esterni.
Il Presidente, in caso di urgente necessità, nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, può assumere una Delibera d'urgenza. Tale DElibera dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua riunione successiva.
In caso di suo impedimento, il Presidente può delegare specifiche sue mansioni ai Vice Presidenti o ai Consiglieri.
Il Presidente può delegare con specifica procura impiegati della Fondazione per il compimento di singoli atti.
In caso di morte o di prolungato impedimento che, a parere dell'Ordinario Diocesano, possa nuocere gravemente alla Fondazione stessa, le attribuzioni del Presidente possono essere delegate provvisoriamente ad uno dei Vice Presidente o al Consigliere anziano per nomina.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Esso è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri nominati dall'Ordinario Diocesano. I Vicepresidenti, che non sono membri del Consiglio, partecipano alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio:
approva i programmi di attività proposti dal Presidente;
coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dallo statuto;
approva i bilanci annuali, corredandoli di una relazione illustrativa;
delibera, su proposta del Presidente, in ordine ad atti di straordinaria amministrazione entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme canoniche per gli enti ecclesiastici;
delibera le modifiche statutarie da presentare all'Ordinario Diocesano per l'approvazione
può delegare alcuni poteri al Presidente nei limiti statutari.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario che tutti i membri siano stati legittimamente convocati e che almeno tre componenti siano effettivamente presenti alla seduta.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Art. 10 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti, nominati dall'Ordinario Diocesano di Piacenza-Bobbio tra persone dotate di adeguata professionalità.
Tale organo esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.
I Revisori sono invitati ad intervenire alle sedute del consiglio.
Il collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e, alla scadenza del mandato, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 - Il Bilancio
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente redige il Bilancio Consuntivo e Preventivo che, corredati dalla relazione annuale e dalla relazione di controllo redatta e sottoscritta dal Collegio dei Revisori, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'Ordinario diocesano entro il 30 aprile dell'anno seguente.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili oavanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante a vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura della Fondazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente destinati per la realizzazione delle attività isitutzionali della Fondazione o a quelle direttamente connesse.
E' altresì vietata la tutela o promozione di interessi economici, politici o di categoria di fondatori, dipendenti, amministratori o soggetti facenti parte a qualunque titolo della Fondazione. In essi sono compresi coloro che prestano opera retribuita ed i soggetti che effettuano erogazioni liberali o svolgono attività volontaria e gratuita a favore della Fondazione stessa.. Il divieto si applica al coniuge, parenti o affini fino al quarto grado.
E' vietato corrispondere agli amministratori e sindaci compensi superiori a quelli stabiliti dalla Legge per il Presidente di un Collegio sindacale di una Spa e ai dipendenti salari o stipendi superiori al 20% a quelli previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 12 - Estinzione
L'estinzione della Fondazione potrà essere decretata dall'Ordinario Diocesano, il quale sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 L.23/12/96 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, designerà quell'altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o quei fini di pubblica utilità, a cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 13 - Rimando alle norme di legge
Per quanto non sia previsto espressamente dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice Civile nonché le leggi dello Stato.
Piacenza, dal Palazzo Vescovile, 29 maggio 2000.