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Fondazione Autonoma
Statuto
della Fondazione di religione
"CARITAS DIOCESANA DI
PIACENZA-BOBBIO"
Art.
1 - Costituzione
E' costituita - con decreto vescovile del 10.12.98 - la Fondazione Autonoma
"Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio", in seguito detta
Fondazione, con sede in via Giordani, 21 - Piacenza
Art. 2 - Natura
La
Fondazione è persona giuridica
pubblica nell'ordinamento canonico, ed è civilmente riconosciuta come Ente
ecclesiastico con DPR
Art. 3 - Compiti
La
Fondazione, perseguendo
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, assume la gestione delle
attività promosse e coordinate dall'Ufficio Pastorale Caritas Diocesana.
La Fondazione opererà nei settori della beneficienza,
dell'assistenza sociale, della formazione e dell'attività missionaria, con
divieto di svolgere attività diverse da quelle qui indicate, eccezion fatta
per quelle ad esse direttamente connesse.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Fondazione potrà:
1-
indire, organizzare e coordinare, in collegamento con la Caritas Italiana,
interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità che si verifichino in
Italia e/o all'estero;
2-
realizzare studi e ricerche sui bisogni, per aiutare a scoprirne le cause,
per preparare piani di intervento sia curativi che preventivi nel quadro
della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle
istituzioni civili e un'adeguata legislazione;
3-
contribuire allo sviluppo umano e sociale nei Paesi del Terzo Mondo con la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con la prestazione di servizi, con
aiuti economici a componenti di comunità estere, sia direttamente sia
coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti d'ispirazione
cristiana;
4
- fornire aiuti a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
5
- svolgere tutte quelle attività direttamente connesse con quelle di cui ai
punti precedenti, che risultassero utili e opportune per il raggiungimento
dei fini statutari.
In particolare la Fondazione assume la gestione delle opere
assistenziali già in atto nella diocesi di Piacenza-Bobbio denominate Casa di
Accoglienza per malati di AIDS "Don Giuseppe Venturini" e Centro
Diocesano di Servizio Sociale, e potrà, se necessario, assumere la gestione
di quelle altre opere assistenziali, comunque gratuite, che le venissero
affidate dall'Ordinario diocesano.
Art. 4 - Gestione delle attività
La
Fondazione gestisce le opere di
cui all'Art. 3 e altre che si riterrà opportuno promuovere direttamente o tramite
convenzioni con enti pubblici o privati. Nel perseguimento delle proprie
finalità, la Fondazione
ricerca la collaborazione con altri enti nelle forme e nei luoghi che si
rivelano nel tempo opportuni e più congeniali.
Art. 5 - Operatori
La
Fondazione agisce attraverso
l'opera dei propri organi e dei suoi collaboratori riconosciuti a vario
titolo, comprese eventuali persone che svolgono servizio civile a favore
della collettività.
Art. 6 - Patrimonio
La fondazione attualmente può contare su un capitale
iniziale di L.100.000.000 depositato presso la Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza, sede di Piacenza. La fondazione trae i mezzi economici per
il raggiungimento dei fini statutari:
1
dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
2
dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
3
da contributi di privati, di enti o istituzioni pubbliche, anche
internazionali, con donazioni, con lasciti testamentari, con le entrate
derivanti da eventuali convenzioni stipulate con enti pubblici o privati.
4
dai fondi rivenienti dalle offerte, ricevute dalla Diocesi di
Piacenza-Bobbio, per le opere di carità.
Art. 7 - Organi
• Il Presidente
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Collegio dei Revisori
Art. 8 - Presidente
Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Ordinario
Diocesano della Diocesi di Piacenza-Bobbio nella persona del Direttore
dell'Ufficio Pastorale Caritas Diocesana.
Il Presidente:
• provvede all'ordinaria amministrazione;
• a la rappresentanza legale della Fondazione:
• convoca e presiede le riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria
l'autorizzazione da parte dell'Ordinario Diocesano nonché la licenza della
Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dall'Autorità
Centrale competente, o che abbiano per oggetto beni di pregio storico e
artistico. La concessione della licenza da parte della Santa Sede
costituisce, in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione,
certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.
Al Presidente possono essere affiancati uno o più Vice
Presidenti nominati dall'Ordinario Diocesano di Piacenza sentito il Consiglio
di Amministrazionedella Fondazione. Il Presidente, nell'espletamento dei suoi
compiti, può farsi aiutare da uno o più collaboratori esterni.
Il Presidente, in caso di urgente necessità,
nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, può assumere
una Delibera d'urgenza. Tale DElibera dovrà essere sottoposta alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione nella sua riunione successiva.
In caso di suo impedimento, il Presidente può delegare
specifiche sue mansioni ai Vice Presidenti o ai Consiglieri.
Il Presidente può delegare con specifica procura impiegati
della Fondazione per il compimento di singoli atti.
In caso di morte o di prolungato impedimento che, a parere
dell'Ordinario Diocesano, possa nuocere gravemente alla Fondazione stessa, le
attribuzioni del Presidente possono essere delegate provvisoriamente ad uno
dei Vice Presidente o al Consigliere anziano per nomina.
Art. 9 - Consiglio di
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che coadiuva il
Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Esso è composto dal
Presidente e da quattro Consiglieri nominati dall'Ordinario Diocesano. I
Vicepresidenti, che non sono membri del Consiglio, partecipano alle riunioni
del Consiglio stesso senza diritto di voto.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica cinque anni
e sono rieleggibili.
Il Consiglio:
approva i programmi di attività proposti dal Presidente;
coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti
previsti dallo statuto;
approva i bilanci annuali, corredandoli di una relazione
illustrativa;
delibera, su proposta del Presidente, in ordine ad atti di
straordinaria amministrazione entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme
canoniche per gli enti ecclesiastici;
delibera le modifiche statutarie da presentare
all'Ordinario Diocesano per l'approvazione
può delegare alcuni poteri al Presidente nei limiti
statutari.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è
necessario che tutti i membri siano stati legittimamente convocati e che
almeno tre componenti siano effettivamente presenti alla seduta.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza; in
caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via
ordinaria almeno due volte all'anno.
Art. 10 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti,
nominati dall'Ordinario Diocesano di Piacenza-Bobbio tra persone dotate di
adeguata professionalità.
Tale organo esamina i bilanci e formula in apposite
relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.
I Revisori sono invitati ad intervenire alle sedute del
consiglio.
Il collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e, alla
scadenza del mandato, i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 11 - Il Bilancio
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il
31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente redige
il Bilancio Consuntivo e Preventivo che, corredati dalla relazione annuale e
dalla relazione di controllo redatta e sottoscritta dal Collegio dei
Revisori, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e presentato
all'Ordinario diocesano entro il 30 aprile dell'anno seguente.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
oavanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante a vita della
Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o
regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura della
Fondazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere
esclusivamente destinati per la realizzazione delle attività isitutzionali
della Fondazione o a quelle direttamente connesse.
E' altresì vietata la tutela o promozione di interessi
economici, politici o di categoria di fondatori, dipendenti, amministratori o
soggetti facenti parte a qualunque titolo della Fondazione. In essi sono
compresi coloro che prestano opera retribuita ed i soggetti che effettuano
erogazioni liberali o svolgono attività volontaria e gratuita a favore della
Fondazione stessa.. Il divieto si applica al coniuge, parenti o affini fino
al quarto grado.
E' vietato corrispondere agli amministratori e sindaci
compensi superiori a quelli stabiliti dalla Legge per il Presidente di un
Collegio sindacale di una Spa e ai dipendenti salari o stipendi superiori al
20% a quelli previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro per le medesime
qualifiche.
Art. 12 - Estinzione
L'estinzione della Fondazione potrà essere decretata
dall'Ordinario Diocesano, il quale sentito l'organismo di controllo di cui
all'Art. 3 comma 190 L.23/12/96
n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, designerà
quell'altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o quei fini di
pubblica utilità, a cui devolvere il patrimonio residuo.
Art. 13 - Rimando alle norme di
legge
Per quanto non sia previsto espressamente dal presente
Statuto, si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice
Civile nonché le leggi dello Stato.
Piacenza, dal Palazzo Vescovile, 29 maggio 2000.
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